Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 – Elemento essenziale del mutuo fondiario – Esclusione – Fondamento – Norma sulla fissazione del limite – Natura imperativa – Esclusione – Ragioni.

Sezioni Unite sentenza n. 33719 del 16/11/2022 – Pres. Raimondi – Rel Lamorgese

Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”

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