Notifica decreto ingiuntivo – Prova in caso di opposizione all’esecuzione – Decreto di esecutorietà – Insufficienza
Cassazione – terza sezione civile – relatore Spaziani – ordinanza n. 51 del 3/1/2023
«Ribadito il principio secondo il quale grava sul creditore opposto l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l’inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, deve, poi, escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell’onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso…. Dal fatto noto della dichiarazione di esecutività non può risalirsi, dunque, logicamente, al fatto ignoto della notificazione del decreto su cui essa è apposta, per modo che tale declaratoria non appare idonea a surrogare, sul piano presuntivo, la necessaria produzione della relazione di notificazione. Il provvedimento previsto dall’art. 647 cod. proc. civ., che è meramente dichiarativo e dà conto di una verifica o delibazione operata dal giudice al momento della sua pronuncia, comunque non può supplire alla totale carenza dei documenti sia pure evidentemente sottoposti a quel giudice, visto che questi non dà conto del contenuto dei medesimi e che invece tanto è indispensabile a tutela del diritto di difesa della parte nei cui confronti quelli sono stati prodotti: diritto che può essere esercitato solo sui documenti in quanto tali ed offerti al destinatario in ogni loro articolazione, ma non anche dinanzi ad una generica indicazione del controllo da parte del giudice che quel provvedimento ha pronunciato, ove si sia in difetto di disponibilità dei documenti stessi. »
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