Nozione di fatto accidentale nelle polizze di assicurazione
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Graziosi – ordinanza n. 15893 del 6/6/2023
“La più recente delle pronunce massimate in tema è Cass. sez. 6-3, ord. 29 luglio 2022 n. 23762, la quale insegna che, nell’assicurazione di responsabilità civile, la clausola con cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a corrispondere come risarcimento di danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può intendersi nel senso che escluda la copertura assicurativa per i fatti colposi, perché “tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio” ai sensi dell’articolo 1895 c.c., “non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell’assicurato dal caso fortuito”.
È più cauta l’impostazione di Cass. sez. 6-2, ord. 11 agosto 2017 n. 20070, la quale precisa che però è possibile una clausola che “preveda la copertura dei danni a determinati gravi di colpa”; e a questo arresto sono del tutto conformi l’invocata Cass. sez. 3, ord. 26 luglio 2019 n. 20305, Cass. sez. 3, 26 febbraio 2013 n. 4799, Cass. sez. 3, 28 febbraio 2008 n. 5273 e Cass. sez. 3, 10 aprile 1995 n. 418.