Onere di contestazione – solo delle allegazioni in fatto e non anche dei documenti – .

Cassazione – terza sezione civile – relatore Iannello – ordinanza n. 37475 del 22/12/2022

Devesi al riguardo rammentare che, come più volte precisato da questa Corte, l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso (nella specie solo preannunciata ma non effettivamente proposta), restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. 11/02/2020, n. 3306; 21/06/2016, n. 12748; 06/04/2016, n. 6606).

 

 

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