Corte di Cassazione sez. terza relatore Cirillo- ord. n. 2433 del 25/1/2024.

La Corte di Cassazione si sofferma sul concorso di colpa del trasportato e ribadisce la necessità che il conducente debba superare sempre la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma primo c.c. indipendentemente dal comportamento colposo del pedone. AFferma, inoltre, che il limite del 30% di personalizzazione del danno biologico previsto dall’art. 138 cdap è tassativo ma riguardo solo il danno biologico e non anche il danno morale