Pignoramento di crediti futuri – Art. 2918 c.c. – Norma a carattere generale – Applicabilità sia in caso di pignoramento del bene locato che in caso di pignoramento diretto dei canoni locativi
Cassazione – terza sezione civile – Relatore Tatangelo – ordinanza num. 35876/2022 del 06/12/2022
“Le disposizioni di cui all’art. 2918 c.c., destinate a regolare gli effetti del pignoramento, in particolare con riguardo all’opponibilità ai creditori, in sede di espropriazione di crediti derivanti da rapporti di locazione, dei fatti estintivi/modificativi di tali crediti, ove ancora non scaduti alla data del pignoramento, sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti, sia in caso di espropriazione del bene locato che si estenda agli stessi, quali frutti, ai sensi dell’art. 2912 c.c.; l’espressione «liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti» riguarda ogni ipotesi di estinzione dei suddetti crediti, quindi anche il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e la eventuale remissione del relativo debito.” (principio di diritto espresso nella sentenza).
“Non vi è, infatti, ragione di dubitare che le disposizioni dettate dall’art. 2918 c.c. siano applicabili (anche) in caso di pignoramento diretto, in danno del locatore, dei crediti allo stesso spettanti quali canoni dovuti in virtù di un contratto di locazione o di affitto”.
“Alle disposizioni di cui all’art. 2918 c.c. è stato addirittura riconosciuto il carattere di principi generali, tanto da essere ritenute applicabili in via analogica in tutti i casi di pignoramento di crediti futuri, anche non derivanti da rapporto di locazione”.
“L’efficacia della cessione dei crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente, come quelli di lavoro, deve ritenersi opponibile al creditore procedente nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2918 c.c., in quanto le disposizioni dettate da tale articolo, sebbene espressamente riferite ai soli crediti non scaduti derivanti da rapporto di locazione, esprimono principi di diritto generali, idonei a regolare l’opponibilità, ai creditori che procedono in via esecutiva, delle cessioni operate dal debitore in relazione a tutti i crediti futuri derivanti da un rapporto base già esistente”
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