Pignoramento immobiliare – bene in comunione tra coniugi – debito di uno solo dei coniugi – esecuzione sull’intero – facoltà del coniuge non debitore
Cassazione – terza sezione civile – relatore Iannello – ordinanza n. 150 del 4/1/2023
«Va, dunque, data continuità all’orientamento secondo il quale, per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto ad esecuzione per l’intero il bene ricadente nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino al trasferimento del bene a terzi, non potendosi riconoscere al coniuge non debitore il diritto di caducare tali atti, né quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote. »
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