Corte di cassazione -sezione prima – relatore Valitutti- ord. 22302 del 7/8/2024

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22302/24, pubblicata in data 7 agosto 2024, ha stabilito che, nell’espropriazione presso terzi nei confronti di debitore residente all’estero, in deroga alla regola di cui all’art. 26 bis c.p.c., la procedura deve essere instaurata avanti il tribunale ove risiede il terzo pignorato. E’, infatti, applicabile la disciplina generale dell’art. 26 c.p.c. ed è, quindi, competente il giudice del luogo ove si trova il bene o il credito da sottoporre ad esecuzione.

A conferma di ciò, l’art. 32, 2° comma della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede che – se la parte contro cui l’esecuzione è promossa non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto – la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione.