Pignoramento presso terzi – Cessione del credito pignorato – Efficacia nell’esecuzione – limiti

Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossetti – ordinanza n. 108 del 4/1/2023

« (A) quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente; (B) una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione, sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione”»

 

Sentenza integrale sul sito della Corte: