Potestas iudicandi della Corte Cassazione – Dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda – Irrilevanza
Cassazione – terza sezione civile – relatore Rossetti – sentenza n. 1275 del 17/1/2023
“Infatti il principio per il quale il giudice, una volta ravvisata una ragione di inammissibilità od improcedibilità della domanda, si spoglia della potestas iudicandi, e della conseguente possibilità di esaminare la domanda nel merito, può trovare applicazione soltanto con riferimento alle decisioni pronunciate da un giudice di merito, non da un giudice di ultima istanza, come già stabilito da questa Corte in fattispecie analoghe (Sez. 3 – , Sentenza n. 4678 del 14/02/2022; Sez. 5, Sentenza n. 13989 del 3.5.2022). In tale ultima ipotesi, infatti, l’esistenza di plurime rationes decidendi rende “non decisivo”, per i fini di cui all’art. 391 bis c.p.c., l’errore revocatorio in cui fosse eventualmente incorsa la Corte di cassazione. “
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