Presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. – Portata – Applicazione a parti comuni a più edifici

Cassazione – seconda sezione civile– Relatore Carrato- ordinanza num. 36013/2022 del 07/12/2022

Il giudice di secondo grado ha correttamente applicato nella fattispecie (in cui ci si trovava in un caso di fabbricato unico originario successivamente suddiviso in due unità separate, con cortile unico di accesso limitrofo – in effetti, ricompreso – di necessaria utilizzazione per entrambe e scala di accesso ad ambedue) la presunzione di cui al citato art. 1117 c.c., non essendo risultata fornita una univoca prova contraria riconducibile o ad un titolo contrario oppure ad elementi oggettivi certi ed univoci, idonei a far emergere che il cortile era destinato a servizio esclusivo di uno, o solo di alcuni, degli edifici limitrofi ad esso, escluso quello dei…”

“La presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall’art. 1117 c.c., senz’altro applicabile quando si tratti di parti dello stesso edificio, può ritenersi applicabile in via analogica anche quando si versi nell’ipotesi non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purché ci si trovi di fronte a beni oggettivamente e stabilmente destinati all’uso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano”

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