Principio di apparenza del diritto – Condizioni – Quietanza – Simulazione – Limiti di prova
Cassazione – seconda sezione civile– Relatore Giannaccari – ordinanza num. 36011/2022 del 07/12/2022
“Il principio dell’apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrano le seguenti condizioni: a) stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto; b) convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l’applicazione del principio dell’apparenza del diritto occorre procedere all’indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma altresì sulla ragionevolezza dello affidamento, il quale perciò non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa per aver trascurato l’obbligo, derivantegli dalla stessa legge, oltre che dalla osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile e per essersi affidato alla mera apparenza”
”Secondo la soluzione ermeneutica offerta con la sentenza n. 6877 del 2002 e richiamata dalle Sezioni Unite, il creditore quietanzante, per dimostrare l’oggettiva falsità ideologica della quietanza “di favore”, emessa contro la realtà per accordo con il destinatario di quell’atto unilaterale, non può ricorrere alla prova testimoniale, ma può far valere la simulazione mediante la controdichiarazione scritta dal debitore. In altri termini, il creditore, autore della quietanza “di favore”, rilasciata nella piena consapevolezza della sua non rispondenza al vero in attuazione di un accordo simulatorio con il debitore, è ammesso a contestare la contra se pronuntiatio asseverativa del ricevimento del pagamento contenuta nella quietanza, e a neutralizzarne la vincolatività e l’efficacia di prova legale, nei limiti rivenienti dagli artt. 1417, 2722 e 2726 c.c., quindi, di regola, non mediante testimoni, ma attraverso la produzione della controdichiarazione scritta, ferma restando l’ammissibilità della prova testimoniale, oltre che nelle ipotesi previste dall’art.2724 c.c., quando questa sia diretta a consentire un recupero di legalità per il tramite dell’emersione della illiceità dell’intesa simulatoria sottesa al rilascio della quietanza ideologicamente falsa.”
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