Procura speciale per il ricorso in Cassazione – Contestualità con la redazione del ricorso – Irrilevanza

Cassazione – terza sezione civile – Relatore Iannello – sentenza n. 36827 del 15/12/2022

Devesi preliminarmente dare atto della validità della procura speciale conferita per il ricorso, redatta su foglio separato e notificata unitamente al ricorso a mezzo p.e.c. (ossia l’una e l’altro allegati, insieme con la relazione di notifica, al messaggio di posta elettronica certificata utilizzato, in data 14 ottobre 2019, per la notifica telematica del ricorso), a tanto non ostando la circostanza che la stessa rechi una data (4 ottobre 2019) anteriore a quella di redazione del ricorso medesimo (14 ottobre 2019). Reputa il Collegio di dover al riguardo dissentire dal recente arresto di Cass. 06/04/2022, n. 11240, nella parte in cui sembra attribuire rilievo invalidante anche alla mera anteriorità della data di conferimento della procura rispetto a quella di redazione del ricorso unitamente a quello della diversità dei luoghi in cui l’una e l’altro vengono confezionati. La «contestualità», spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell’atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ..

In tal senso questa Corte ha già in passato condivisibilmente evidenziato, anche con riferimento al ricorso per cassazione, che l’apposizione della procura a margine o in calce all’atto introduttivo del giudizio, provando l’esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da esso scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell’art. 83 cod. proc. civ., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte e non nella corrispondenza dell’attività svolta dal difensore all’effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell’atto nel momento stesso della sua formulazione o ex post”

“Tale principio va certo coordinato con l’art. 365 cod. proc. civ. che, per il giudizio di cassazione, richiede il conferimento di procura speciale; è dunque necessario che, ai fini della validità della procura e della ammissibilità del ricorso, si abbia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione. Perché sia soddisfatto tale requisito la giurisprudenza di questa Corte ha però sempre considerato necessario, ma anche sufficiente, che la procura sia conferita: a) da un lato, in data posteriore alla data di pubblicazione della sentenza da impugnare, solo in quel momento potendo dirsi essere sorto l’interesse ad impugnare (Cass. Sez. U. 13/07/2000, n. 48; Cass. 21/11/2017, n. 27540; 22/08/2012, n. 14608; 30/07/2012, n. 13558; 30/03/2012, n. 5155; 24/01/2006, n. 1328; 16/12/2005, n. 27724); b) dall’altro in data anteriore o almeno contemporanea alla data di sua notificazione (Cass. Sez. U. 21/11/1997, n. 11619; Cass. 15/06/1996, n. 5516; 02/12/1998, n. 12245; 11/12/1998, nn. 12466-12470; 14/03/2000, n. 2913; 24/01/2002, n. 843; 28/03/2006, n. 7084; 13/09/2006, n. 19560; 24/01/2012, n. 929).”

“In tale contesto appare dunque evidente che, anche per il ricorso per cassazione, nessun rilievo può assumere la circostanza che la procura, specie quando conferita in un documento separato — secondo quella che è anzi destinata a divenire la regola, una volta entrata a regime la notifica degli atti per via telematica — venga redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, la sua specialità essendo comunque anche in tal caso possibile desumere, da un lato, dalla sua congiunzione, materiale o telematica, all’atto cui accede e, dall’altro, dalla susseguente sua notifica insieme con il ricorso medesimo”

 

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