Prove atipiche – acquisizione nel processo -condizioni

Cassazione – terza sezione civile – relatore Vincenti  – ordinanza  n. 2353 del 25/1/2023

Nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura Corte di Cassazione sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché, in assenza di divieti di legge, il giudice civile, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad utilizzare le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, così da non potersi dedurre in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, posto che, sebbene si tratti di prove raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio. Occorre, dunque, che l’effettiva esplicazione del contraddittorio avvenga nel processo nel quale la prova atipica viene utilizzata dal giudice del merito; prova che, dunque, può essere liberamente valutata, nel contesto del compendio probatorio acquisito e nel raffronto con le altre risultanze istruttorie, come elemento indiziario idoneo, se grave e preciso (essendo il requisito della concordanza solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione semplice, rilevando nel caso di concorso di più circostanze presuntive: tra le altre, Cass. n. 1377/1993; Cass. n. 914/1999; Cass. n. 491/2000; Cass. n. 6038/2001), alla dimostrazione di un fatto determinato, poiché anche una sola prova presuntiva semplice può essere sufficiente a fondare il convincimento del giudice, non essendo tale prova inferiore alle altre (Cass. n. 914/1999). Nella specie (cfr. sintesi al § 2.1. dei “Fatti di causa”; pp. 5/8 della sentenza di appello), i ricorrenti non muovono contestazioni in ordine all’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio relativamente alle prove atipiche (relazioni peritali disposte dal pubblico ministero – medico legali e grafica – e relazione e note critiche del perito delle parti offese”

 

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