Responsabilità del medico e della struttura sanitaria –Riparto delle responsabilità – Rivalsa della struttura – limiti
Cassazione – terza sezione civile – relatore Porreca – ordinanza n. 223 del 5/1/2023
“ne consegue, anche in questa chiave, l’impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l’assunzione del rischio d’impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d’insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa; evidentemente, tale ricostruzione sistematica non può mutare a seconda che si tratti di colpa lieve o grave, espungendo la seconda ipotesi, come vorrebbe la censura in scrutinio, e lo stesso perimetro della possibilità di rivalsa disegnato dall’art. 9 della legge n. 24 del 2017, ammettendola nei soli casi di dolo o colpa grave, non inficia la conclusione, poiché non ne disciplina la misura, anzi omettendo d’indicarne una integrale; va viceversa ribadito che tale soluzione deve incontrare un limite laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) “malpractice” e (fisiologica) attività economica dell’impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente; e dev’essere ancora rimarcato che, per ritenere superato l’assetto anche interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l’inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, pur imperito o imprudente, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens”: a) dimostrare – per escludere del tutto una quota di rivalsa – non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell’evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un’ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni; b) dimostrare – per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l’impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l’ipotesi sub a) – che alla descritta colpa del medico si affianchi l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell’adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un’ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta; »
Sentenza integrale sul sito della Corte: