Responsabilità del proprietario del veicolo ex art. 2054 comma terzo cc- Circolazione del veicolo prohibente domino – condizioni
Cassazione –terza sezione civile – rel. Rossetti – ord. n. 15237 del 30/5/2024
La formula della legge (“contro la volontà”), per pacifico orientamento di questa Corte, va interpretata nel senso che per escludere la responsabilità del proprietario non basta dimostrare il suo dissenso alla circolazione (e cioè che la circolazione sia avvenuta invito domino). Circolazione del veicolo “contro la volontà” del proprietario, per i fini di cui all’art. 2054, comma terzo, c.c., va invece interpretata nel senso che il proprietario d’un veicolo a motore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adottato ogni concreta misura per impedire in facto la circolazione. Non dunque, il mero dissenso alla circolazione basta ad escludere la responsabilità del proprietario, ma una condotta concreta ed efficacemente intesa ad impedire la circolazione (ex permultis, da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1820 del 29/01/2016, Rv. 638539 – 01, ma il principio è risalente e consolidato: così già Sez. 3, Sentenza n. 778 del 07/04/1964, Rv. 301104 – 01). Per la stessa ragione, nemmeno il furto del veicolo può escludere la responsabilità del proprietario, se egli non abbia adottato idonee misure per prevenirlo: misure, per quanto detto, che debbono consistere in comportamenti, e non in semplici dichiarazioni (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20373 del 09/10/2015, Rv. 637634 – 01)