Responsabilità medica – Ripartizione delle prove
Cassazione – terza sezione civile – relatore Porreca – sentenza n. 5632 del 23/2/2023
«In linea generale, questa Corte ha (progressivamente) messo a fuoco la sussistenza di un «duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o d’insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell’ordinaria diligenza di cui all’art. 1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218) …. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l’utilizzo di presunzioni la causa dell’evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa d’impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l’imprevedibilità e inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore» (Cass., 11/11/2019, n. 28991, e n. 28992)”
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