Rinunzia al processo esecutivo – Effetti ante provvedimento di estinzione

Cassazione – terza sezione civile – relatore Condello ordinanza n. 5921 del 27/2/2023

«Una volta effettuato il deposito dell’atto ex art. 629 cod. proc. civ., il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione ha natura meramente dichiarativa dell’effetto estintivo (istantaneo) che si è già prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non risulta più sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo; al contrario, un intervento anteriore alla rinuncia impedisce l’estinzione della procedura e determina la sua prosecuzione in danno dell’esecutato.”

 

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