Riparazione antieconomica del veicolo –Reintegrazione in forma specifica o per equivalente – art. 2058 c.c.
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Sestini – ordinanza n. 10686 del 20/4/2023
“Deve ritenersi che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2058, 2° co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”.
Nella specie il Tribunale non aveva considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di «una somma pari quasi al doppio del valore del veicolo», senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro