Sentenze del giudice di pace- Appello o ricorso in Cassazione – discrimen

Cassazione – terza sezione civile – relatore Cirillo  – ordinanza n. 110 del 4/1/2023

«Com’è noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, 17 novembre 2017, n. 27356, 29 dicembre 2017, n. 31152, 19 gennaio 2021, n. 769 e 16 novembre 2021, n. 34524). Se, invece, la sentenza pronunciata dal giudice di pace, sebbene non eccedente il limite di valore del giudizio di equità, è pronunciata secondo diritto, l’impugnazione ammessa è l’appello secondo le regole ordinarie (v., tra le altre, le sentenze 15 gennaio 2013, n. 793, e 7 luglio 2017, n. 16868, e l’ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30391, tutte pronunciate in relazione a giudizi aventi oggetto contratti predisposti con l’uso di moduli o formulari). »

 

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