Corte di cassazione -sezione prima – relatore Reggiani- ord. n. 332 9del 10\2\2025
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l’adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 septies c.c., non potendo applicarsí la disciplina prevista dall’art. 443 с.c. per l’adempimento delle obbligazioní alimentarí, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accoglíere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che pưò scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell’assegno ai sensi dell’art. 337 ter, comma 4, с.с.» <Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.»