Sinistro stradale avvenuto all’estero – Legittimazione alternativa e non cumulativa del mandatario per la liquidazione dei sinistri con l’assicuratore dello straniero

Cassazione – terza sezione civile – Rel. Sestini – ordinanza n. 29221 del 20/10/2023

 

La disciplina concernente il “risarcimento del danno derivato da sinistri avvenuti all’estero” (contenuta negli artt. 151-155 Cod. Ass.), prevede la figura del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” (art. 152) come soggetto che, operando nel territorio di residenza dei danneggiati e rivolgendosi ad essi nella loro lingua, “acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa”; la norma mira evidentemente ad agevolare il danneggiato, consentendogli di rapportarsi (con maggiore facilità) ad un soggetto avente sede in Italia.

L’intervento del mandatario non è tuttavia indefettibile, in quanto la norma dell’art. 153 Cod. ass., nel prevedere che i danneggiati residenti nel territorio della Repubblica “hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica”, configura la possibilità di rivolgere la pretesa risarcitoria (e, quindi, anche di agire in via giudiziaria) al soggetto operante in territorio italiano come modalità alternativa, in tal senso deponendo sia la lettera che la finalità della norma.  Invero, laddove il legislatore utilizza la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, lo fa nel significato proprio di “oppure”, nel senso che la richiesta o l’azione possano essere rivolte all’uno o all’altro, ma non ad entrambi congiuntamente (non dovendo trarre in errore il fatto che la norma aggiunga la congiunzione “anche”, dato che questa si riferisce alla possibilità di agire cumulativamente nei confronti del responsabile del sinistro); ne consegue che la norma deve essere letta nel senso che il danneggiato può agire, oltre che contro il responsabile, anche nei confronti della sua impresa di assicurazione del veicolo danneggiante oppure -in via alternativa- anche nei confronti del mandatario italiano della compagnia straniera.”