Sinistro stradale da cane randagio – Presupposti della responsabilità e onere della prova

Cassazione – terza sezione civile – relatore Pellecchia sentenza n. 4052 del 9/2/2023

“La Asl non può essere obbligata al risarcimento dei danni per il dato meramente oggettivo che un cane randagio sia entrato nel territorio di competenza della ASL ed abbia cagionato un danno all’automobilista che lo ha investito. Quanto sopra trasformerebbe l’art. 2043 c.c. in una fattispecie di responsabilità oggettiva. Al contrario, sarebbe, invece, sufficiente per l’attore allegare e provare elementi (come, ad esempio, la ricorrenza di una anomala o notoria presenza di randagi nella zona del sinistro) sulla base dei quali possa risalirsi, anche in via presuntiva, alla conoscenza o agevole conoscibilità del fenomeno da parte degli enti preposti, così da paterne desumere una colpevole omissione.  ”

 

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