Sopraelevazione ex art 1127 c.c. –Condizioni
Cassazione – seconda sezione civile – relatore Dongiacomo – ordinanza n. 37892 del 28/12/2022
“Il limite delle condizioni statiche dell’edificio, cui l’art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano, è, in effetti, espressione di un divieto assoluto, al quale è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione, con la conseguenza che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso: limite che si sostanzia, appunto, nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione (Cass. n. 2000 del 2020).”
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