Sospensione del processo esecutivo – trascrizione del pignoramento immobiliare – Momento perfezionativo del pignoramento – Ammissibilità anche in caso di sospensione del processo esecutivo – Sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo – Efficacia nel processo esecutivo – Opposizione agli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione
Cassazione – terza sezione civile – relatore Tatangelo – ordinanza n. 37758 del 22/12/2022
“Va ribadito l’indirizzo di questa Corte secondo il quale il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una formalità di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7998 del 20/04/2015, Rv. 635099 – 01: «mentre la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo e produce, tra gli altri effetti, quello dell’indisponibilità del bene pignorato, la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento»). Da tale premessa sistematica deve desumersi, in primo luogo, che la sospensione dell’esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento determina solo la sospensione dell’esecuzione già pendente, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., non la caducazione del pignoramento ancora incompleto per avere esso avuto luogo in mancanza di un efficace titolo esecutivo. Ne consegue altresì, ulteriormente, che deve ritenersi consentita la suddetta trascrizione, anche dopo la sopravvenuta sospensione dell’esecutività del titolo, trattandosi di atto conservativo, di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già in itinere avente ad oggetto l’atto iniziale del processo esecutivo, costituito dal pignoramento, peraltro già efficace nei rapporti tra le parti. Siffatto completamento non può ritenersi inibito dalla sopravvenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dal momento che ciò impedirebbe di rendere opponibile ai terzi lo stesso pignoramento, pur efficace tra le parti e, dunque, vanificherebbe totalmente tale efficacia, unitamente all’utilità della stessa perdurante pendenza del processo esecutivo, finendo una siffatta soluzione per contrastare o, quanto meno, per porre nel nulla in via di fatto, la stessa ratio sistematica della ricostruzione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, la cui mera notificazione costituisce il momento iniziale del processo esecutivo, accolta da questa Corte”
“È assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, conformemente a quanto affermato dalla unanime dottrina, il principio di diritto secondo il quale, nel momento in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., si concretizza l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo pendente. Ciò non determina la perdita di efficacia degli atti compiuti in precedenza, ma impedisce il compimento di ulteriori atti di esecuzione e, da un lato, impone al giudice dell’esecuzione di dare atto (con provvedimento meramente ricognitivo) della predetta sospensione, di ufficio o su istanza di parte ai sensi dell’art. 486 c.p.c., senza necessità di una opposizione all’esecuzione, mentre, dall’altro lato, consente alle parti (e le onera di tanto, al tempo stesso) di contestare la validità degli eventuali atti esecutivi posti in essere dopo il provvedimento di sospensione di cui all’art. 649 c.p.c., con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 261 del 12/01/1999, Rv. 522227 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16158 del 22/12/2000, Rv. 542884 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11378 del 31/07/2002, Rv. 556476 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8217 del 29/04/2004, Rv. 572449 – 01; cfr., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 709 del 16/01/2006, Rv. 590564 – 01, così massimata: «la sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l’ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione; tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall’art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo, e nonostante, la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., tendente ad una pronuncia che rimuova l’atto in ragione del tempo in cui è stato adottato»; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 20925 del 01/08/2008, Rv. 604622 – 01; nel medesimo senso, con riguardo alla sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 283 c.p.c.: Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013, Rv. 626698 – 01; con riguardo alla sospensione dell’esecutività del titolo disposta ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019, Rv. 655494 – 02).
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