Sospensione termini processuali per Covid – Dal 9/4/2020 al 15/4/2020 compresi – Assegno bancario – Titolo esecutivo – condizioni –
Cassazione – sesta sezione civile – Rel. Marco Rossetti – sentenza n. 35192/2022 del 30/11/2022
“L’art. 83, primo comma, del d.l. 17.3.2020 n. 18, ha disposto la sospensione dei termini processuali “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020”. La chiara lettera della legge non consente di dubitare che il primo giorno di sospensione fu il 9 marzo, e l’ultimo il 15 aprile: e dunque che la sospensione si protrasse per 64 giorni. Dinanzi ad un testo normativo di tale tenore, non può quindi trovare applicazione la regola di cui all’art. 155, primo comma, c.p.c., secondo cui “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora Il giorno iniziale della sospensione dunque va conteggiato, perché l’art. 83 d.l. 18/20, cit., ha derogato alla regola generale dies a quo non computatur in termino, di cui all’art. 155 c.p.c. (così già Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23947 del 2.8.2022)”.
“Un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l’efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se “regolarmente bollato sin dall’origine”: così stabilisce l’art. 20, primo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (il cui terzo comma soggiunge che l’inefficacia dell’assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d’ufficio).”
“Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo d’uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, r.d. 21.12.1933 n. 1736). Come negozio giuridico, tuttavia, l’assegno postdatato costituisce una promessa di pagamento: e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario, di cui all’art. 100 r.d. 14.12.1933 n. 1669.”
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