Spese mediche in struttura sanitaria privata – risarcibilità – Non invocabilità dell’art. 1227 comma 2 c.c.
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Guizzi – sentenza n. 29308 del 23/10/2023
Il principio di diritto espresso dalla Corte: “La scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.”. |
“Questa Corte, infatti, ha affermato che “l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5801, non massimata; spunti anche in Cass. Sez. 6-3, ord. 13 dicembre 2021, n. 39504, anch’essa non massimata), e ciò anche in considerazione del fatto che l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2015, n. 21782, Rv. 637550-01).”