Tabelle millesimali – natura dichiarativa e non negoziale – preesistenza alla sua approvazione

Cassazione – sesta sezione civile – relatore Scarpa  – ordinanza  n. 3295 del 2/2/2023

L’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, ma rivela un valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. Unite, 09/08/2010, n. 18477). Il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell’intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste, dunque, prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi – la cui esistenza non costituisce perciò requisito di validità delle delibere assembleari – e consente sempre di valutare anche “a posteriori” in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell’assemblea e, in genere, la gestione del condominio (così Cass. Sez. 6 – 2, 09/08/2011, n. 17115; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264).

 

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