Termine processuale – computo – termine a ritroso

Cassazione – seconda sezione civile – relatore Trapuzzano – ordinanza n. 37930 del 28/12/2022

L’art. 155, quarto comma, c.p.c. – nella parte in cui dispone la proroga al primo giorno non festivo del termine che scada in un giorno festivo – ed il successivo quinto comma del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, primo comma, lett. f), della l. n. 263/2005 – nella parte in cui prevede la proroga al primo giorno non festivo del termine che scada nella giornata di sabato –, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 380-bis.1. c.p.c., introdotto dal d.l. n. 168/2016, conv., con modif., in l. n. 197/2016), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo, prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 6-3, Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 di 12 Ordinanza n. 7068 del 12/03/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014).”.

 

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