Terzo chiamato in causa – estensione automatica della domanda dell’attore – condizioni

Cassazione – terza sezione civile – Rel. Gianniti– ordinanza n. 29399 del 23/10/2023

La presunzione, su cui si fonda detto principio (ossia il fatto che l’attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto), non opera:

-né nel caso in cui l’attore esclude espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (Cass. n. 8411/2016);

-né nel caso di chiamata in garanzia (cioè nel caso in cui il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto corresponsabile della pretesa fatta valere dall’attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva), in quanto (Cass. n. 30601/2018) la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all’azione risarcitoria (salvo che l’attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato, quale coobbligato solidale, una nuova autonoma domanda di condanna).”