Transazione su titolo nullo – differenze tra transazione novativa e conservativa

 

Cassazione – terza sezione civile – Rel. Porreca – ordinanza n. 22713 del 26/7/2023

“La giurisprudenza, in coerenza con autorevoli sollecitazioni dottrinali, ha chiarito che la distinzione tra transazione novativa e conservativa assume portata dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 cod. civ.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (primo comma) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (secondo comma); la transazione conservativa è invece sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo (Cass., 20/04/2020, n. 7963)”