Trasportato – chiusura dello mano in uno sportello a opera di un trasportato nei confronti di altro trasportato – Inapplicabilità dell’art. 141 c.a.p. – Fatto del terzo rientra nel caso fortuito – Eccezione in senso lato

Cassazione – terza sezione civile – Rel. Guizzi – sentenza n. 29538 del 24/10/2023

 

La tutela rafforzata così riconosciuta” al terzo trasportato “presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile” (Cass. Sez. Un., sent. n. 35318 del 2022, cit.).”

“La giurisprudenza di questa Corte, difatti, proprio con riferimento ad azioni esercitate a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni, ha dato rilievo, quale causa esonerativa della responsabilità, e “sub specie” di “caso fortuito”, alla incidenza di fattori non solo naturali, ma anche umani (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147, Rv. 652744-01, nonché Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2021, n. 17963, Rv. 652744-01 e, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318, Rv. 666369-02).”

“Questa Corte ha più volte escluso che “il fortuito” sia oggetto di eccezione in senso stretto (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 13005, Rv. 640385-01; cfr. anche, per la definizione del “fortuito”, di cui all’art. 141 cod. ass., quale “causa fortuita” che interrompe il nesso causale, cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 4147 del 2019, cit.), sicché non può ipotizzarsi alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in ragione del suo avvenuto rilievo “ex officio”.