Corte di cassazione -sezione terza – relatore Rossetti – ord. 24920 del 17/9/2024
La circostanza che il trasportato su un autoveicolo sia consapevole che il conducente sia in stato di ebbrezza non è di per se sufficiente per individuare un concorso di colpa dello stesso ex art. 1227 c.c. per i danni subiti in caso di sinistro. Una interpretazione siffatta contrasterebbe, infatti, con il diritto comunitario e con l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia. Deve, invece, essere fatto un giudizio ex post sulla base dei principi della responsabilità civile al fine di individuare tale eventuale concorso e la sua misura.