Trasportato su autoveicolo – sinistro – inconsapevolezza del furto del veicolo su cui è trasportato

Cassazione – terza sezione civile – Rel. Condello – sentenza n. 15982 del 7/6/2023

“La dizione «contro la propria volontà», contenuta nel disposto dell’art. 1, terzo comma, legge n. 990/69, alla luce della direttiva unionale sopra richiamata, che prevede la non indennizzabilità del danno patito dal terzo trasportato solo ove l’organismo offra dimostrazione che questi era a conoscenza della illegale circolazione del veicolo, ben può essere intesa nel senso che la volontà cui la norma fa riferimento difetta non solo quando il trasportato prenda posto sul veicolo perché a ciò costretto da violenza, fisica o morale, ma anche quando egli sia inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, dovendosi presumere che, in presenza di tale consapevolezza, il

trasporto non sarebbe stato assentito dal terzo. L’attribuzione di tale significato alla norma interna non si risolve in una non consentita interpretazione contra legem. Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia

dell’Unione europea (Corte Giustizia, 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l’assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo

da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto (Cass., sez. 3, 19/06/2015, n. 12687; Cass., sez. 3, 30/08/2013, n. 19963; Cass., sez. 3, 03/07/2020, n. 13738; Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34788).

L’onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario, in quanto il veicolo era stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma

eurounitaria, in capo all’assicuratore”