Corte di cassazione -sezione prima – relatore Parise – ord. n. 28 del 2\1\2025

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale tutelato dall’articolo 2 della Costituzione, e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale. Doveri che possono concretizzarsi anche in un’assistenza materiale anche alla fine e non solo nel corso del rapporto, come adempimento di un’obbligazione naturale in presenza dei requisiti di proporzionalità , spontaneità e adeguatezza. La Cassazione analizza la questione per la prima volta e detta un principio di diritto nella consapevolezza della sempre maggiore diffusione delle famiglie pluralistiche. I giudici respingono il ricorso di un fratello unilaterale (padre in comune) che chiedeva all’altro la metà di quanto speso da sua madre per assistere il genitore dopo la fine della convivenza.