Verbale redatto da pubblico ufficiale – Art. 2700 c.c. – Fede privilegiata a tutela della certezza dell’attività svolta dai pubblici ufficiali
Cassazione –sesta sezione civile – Relatore Fortunato – ordinanza n. 37289 del 20/12/2022
«I verbali non fanno fede su tutte le circostanze accertate, essendo muniti di un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti costituiscono elemento di prova che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere motivatamente disattesi (Cass. 3705/2013; Cass. 23800/2014; Cass. 28060/2017; Cass. 29580/2021). Riguardo, in particolare, alle circostanze oggetto di accertamento con fede privilegiata, l’aggravamento della posizione processuale del sanzionato non è lesiva del diritto di difesa, essendo l’efficacia probatoria dei verbali posta a garanzia dell’interesse alla certezza giuridica dell’attività svolta dai pubblici ufficiali e ad esigenze di buon andamento della P.A., sicché “la riconosciuta falsità di un atto pubblico comporta conseguenze che trascendono quelle attinenti ad un più oneroso esercizio dei diritti di difesa dell’opponente, comunque garantiti attraverso la querela di falso, essendo in tale procedimento comunque consentito il ricorso ai normali mezzi di prova” (cfr. Corte cost. 504/1987)”
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