Volo aereo – ritardo – regolamento Ue 261/2004 – danno non patrimoniale – impossibilità a partecipare al funerale del genitore – risarcibilità
Cassazione – terza sezione civile – Rel. Tassone – ordinanza n. 33276 del 29/11/2023
“premesso che la Corte di Giustizia UE ha rilevato che, quando la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004 non copre interamente il danno materiale morale subito dai passeggeri, questi ultimi possono chiedere il risarcimento supplementare alla compagnia aerea entro i limiti fissati dal diritto internazionale e dal diritto nazionale, dovendo infatti poter ottenere una compensazione integrale del danno subito (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez e altri”
“premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale”.