Comunione de residuo – Prestazioni professionali eseguite e non pagate

Cassazione – prima sezione civile – Rel. Iofrida – ordinanza n. 16993 del 14/6/2023

“In base alla lettera dell’art.177 lettera c) delle attività separate cadono nella comunione differita o de residuo anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione (come prescritto espressamente, invece, dalla lett.b) per i frutti dei beni personali, cfr. Cass. 1429/2018) ed anche se ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale.

Tra essi sono compresi proprio i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.